Già dall’11 marzo 2026 chi entra con SPID o con la carta d’identità elettronica su segnalazioni.agid.gov.it può denunciare un sito o un’app che una persona con disabilità non riesce a usare. La pagina di accesso porta un titolo burocratico, «Gestione delle segnalazioni dei servizi digitali di soggetti privati non conformi agli obblighi di accessibilità», e non accetta nessuno senza identità digitale: il reclamo ha un nome e un cognome. È il pezzo che mancava a una legge in vigore da quindici mesi.
La legge è il decreto legislativo 82 del 27 maggio 2022, che recepisce la direttiva europea del 2019 sull’accessibilità di prodotti e servizi, quella che in inglese si chiama European Accessibility Act. (Accessibilità: che un sito o un’app si possano usare anche da chi non vede lo schermo e si affida a un programma che legge la pagina a voce, o da chi non può usare il mouse e naviga soltanto con la tastiera; i requisiti tecnici che lo garantiscono sono scritti in norme pubbliche.) Il decreto ha effetto dal 28 giugno 2025 e copre sei famiglie di servizi: comunicazioni elettroniche, accesso ai media audiovisivi, trasporto passeggeri con i suoi siti, le sue app e i suoi biglietti elettronici, servizi bancari per consumatori, libri elettronici, commercio elettronico. Ne restano fuori le microimprese, cioè le imprese con meno di dieci persone e non oltre i 2 milioni di euro di fatturato o di bilancio. L’autorità che vigila è l’Agenzia per l’Italia Digitale, AgID. Le sanzioni stanno all’articolo 24: da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti, da 2.500 a 30.000 per l’inottemperanza a quello che l’Agenzia dispone e per la mancata collaborazione. Per i soggetti con un fatturato medio sopra i 500 milioni di euro vale in ogni caso la sanzione della legge 4 del 2004, fino al 5 per cento del fatturato.
Sulla carta il quadro è completo dal 2022. L’articolo 21 del decreto dava ad AgID centottanta giorni dall’entrata in vigore, il 16 luglio 2022, per adottare le linee guida che stabiliscono che cosa le imprese devono fare in pratica: la scadenza cadeva il 12 gennaio 2023. Le linee guida sono arrivate il 4 marzo 2026, con la determinazione 38: settantacinque pagine pubblicate il giorno dopo sul portale della trasparenza e annunciate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo. Tre anni e cinquantuno giorni dopo la scadenza, e otto mesi dopo che l’obbligo era già in vigore per le imprese. Il regolamento che stabilisce come si accertano le violazioni e come si arriva alla sanzione è arrivato ancora dopo, il 15 maggio 2026, con la determinazione 84, annunciata nella Gazzetta del 23 maggio. Per dieci mesi e mezzo, dal 28 giugno 2025 al 16 maggio 2026, le imprese sono state obbligate da una legge che non aveva né il manuale né la procedura per farla valere.
Le linee guida ancorano i requisiti a due testi: la norma europea EN 301 549 nella versione 3.2.1 del marzo 2021 e le WCAG 2.1 al livello AA. (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines: le regole del World Wide Web Consortium, l’organismo che fissa gli standard del web, organizzate in criteri verificabili uno per uno; il livello AA è quello intermedio, e per legge è il minimo.) Le WCAG 2.2, la cui traduzione italiana autorizzata porta la data del 5 ottobre 2023, compaiono nell’elenco dei riferimenti ma non nei requisiti: la conformità si misura ancora sulla 2.1. Roberto Scano siede nella task force europea sulla EN 301 549 e presiede la commissione UNI sull’accessibilità ICT. Lo ha scritto il 10 marzo su webaccessibile.org: il documento «non ha (purtroppo) apportato sostanziali novità in quasi un anno dalla sua prima pubblicazione» e si riferisce «(ancora) alle WCAG 2.1 anziché alle WCAG 2.2». Nello stesso pezzo Scano segnala l’obbligo, scritto nel paragrafo 9 delle linee guida, di sottoscrivere con firma digitale e marcatura temporale tutte le attestazioni sull’accessibilità che l’impresa dovrà esibire, «attività a mio avviso burocraticamente inutile che sposta risorse dalla sostanza (sistemi accessibili) alla forma (documentazione)».
Il regolamento del 15 maggio disegna l’iter di un reclamo dopo l’invio, ed è più lungo di quello che si legge nelle guide per le aziende. Il reclamo arriva al Difensore civico per il digitale, un ufficio di AgID che il Codice dell’amministrazione digitale ha istituito per raccogliere le segnalazioni dei cittadini sui diritti digitali. Il Difensore scarta i reclami generici, quelli senza elementi, quelli che riguardano più fornitori insieme. Sugli altri scrive una relazione con i rilievi e la manda al fornitore, chiedendogli di adottare le misure correttive e «di indicare ad AgID i relativi tempi di adeguamento». I tempi li indica il fornitore. Un secondo ufficio, l’Area Vigilanza e Sicurezza, controlla che li rispetti; se non lo fa «entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità», l’Agenzia gli assegna un termine per oscurare il servizio o ritirare l’app dallo store e passa gli atti alla fase sanzionatoria. Da lì i termini sono fissati: trenta per avviare il procedimento, trenta al fornitore per difendersi o chiedere un’audizione, novanta per chiudere, con sospensioni fino a trenta giorni ciascuna. Il termine di trenta giorni entro cui l’impresa dovrebbe presentare «un piano di rimediazione», che si legge in molte guide per le aziende, nei due atti non c’è.
Il regolamento prescrive anche, all’articolo 9, che i provvedimenti di archiviazione e di sanzione siano «pubblicati per estratto sul sito istituzionale di AgID». Al 9 ottobre 2026 sul sito non se ne trova nessuno. Agenda Digitale, il 21 maggio, scriveva che in Italia «non risultano pubblicamente procedimenti aperti o sanzioni comminate» in base al decreto.
Il conto dei reclami non è pubblicato da nessuna parte. AgID pubblica ogni sei mesi l’elenco delle segnalazioni concluse dal Difensore civico, in PDF e in CSV; l’ultimo, aggiornato al 30 giugno 2026, conta 879 segnalazioni dal 2022, di cui 45 nel primo semestre di quest’anno: 21 irricevibili, 14 archiviate per infondatezza, 10 per adempimento spontaneo. Le voci tematiche sono sette: identità digitale, comunicazione con le tecnologie, domicilio digitale, pagamenti, uso delle tecnologie, altro, e una voce non attribuita. Nessuna si chiama accessibilità. Quell’elenco copre le segnalazioni sul Codice dell’amministrazione digitale, non i reclami della piattaforma dell’11 marzo: per questi, a sette mesi da quella data, non esiste un numero pubblico, né di quanti sono entrati né di quanti hanno prodotto una relazione.
Il reclamo ha un costo di redazione e nessun costo di deposito. Serve un’identità digitale, un solo fornitore per reclamo, l’indirizzo del sito o il nome dell’app, e la descrizione di che cosa non si riesce a fare: un modulo che non si compila con la tastiera, un’immagine senza descrizione, un video senza sottotitoli, un bottone che il programma di lettura vocale non annuncia. Chi insegna può far scrivere a una classe un reclamo su un servizio vero: è un’ora di educazione civica che produce un documento indirizzato a un’autorità pubblica. Il regolamento obbliga il Difensore a comunicare al reclamante l’esito, anche quando è un’archiviazione.
La risposta alla domanda del titolo, al 9 ottobre 2026, è nessuno. L’obbligo esiste dal 28 giugno 2025, le regole per rispettarlo dal 4 marzo 2026, la procedura per farlo valere dal 16 maggio, e in quindici mesi non risulta una sanzione, un procedimento aperto, un estratto pubblicato. La legge aveva dato all’Agenzia centottanta giorni per scrivere le linee guida, e l’Agenzia se ne è presi tre anni e mezzo; il regolamento lascia al fornitore la scelta dei propri tempi di adeguamento, e mette il cittadino con lo SPID nel solo punto in cui la macchina si avvia. Finché AgID non pubblica il conto dei reclami e il primo estratto, l’unico modo per sapere se la macchina funziona è metterci dentro un reclamo e aspettare la risposta.
Note
Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, testo vigente su normattiva.it, letto il 4 settembre 2026. I servizi coperti stanno all’articolo 1, comma 3; la definizione di microimpresa all’articolo 2, lettera bb); i centottanta giorni per le linee guida all’articolo 21, comma 2; le sanzioni all’articolo 24. Entrata in vigore il 16 luglio 2022, effetti dal 28 giugno 2025.
Agenzia per l’Italia Digitale, determinazione n. 38 del 4 marzo 2026, Linee guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022, pubblicata il 5 marzo 2026 su trasparenza.agid.gov.it; comunicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 69 del 24 marzo 2026. I riferimenti tecnici stanno ai paragrafi 2.2, 2.3 e 8.5; la firma digitale con marcatura temporale al paragrafo 9. Il documento è di 75 pagine.
Agenzia per l’Italia Digitale, determinazione n. 84 del 15 maggio 2026, Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 9 della legge n. 4 del 2004 e degli artt. 21 e 24 del decreto legislativo n. 82 del 2022, pubblicato il 16 maggio 2026 su trasparenza.agid.gov.it; comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026; notizia sul sito AgID del 29 maggio. L’iter del reclamo sta agli articoli 3, 4 e 5; i termini del procedimento agli articoli 6 e 7; la pubblicazione per estratto all’articolo 9.
La pagina di accesso della piattaforma, segnalazioni.agid.gov.it, letta il 4 settembre 2026, chiede SPID, CIE o un’utenza interna AgID. L’11 marzo 2026 è la data della notizia con cui AgID annuncia le linee guida e dà la piattaforma già disponibile, riportata anche da Roberto Scano nell’aggiornamento del suo articolo; la data di apertura non è pubblicata.
Roberto Scano, Pubblicate le linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi per l’European Accessibility Act, webaccessibile.org, 10 marzo 2026, aggiornato l’11 marzo; e AgID rafforza la vigilanza sull’accessibilità digitale, webaccessibile.org, 25 maggio 2026. Le due citazioni vengono dal primo.
Alessandro Calabrò, Siti off-limits e norme disattese: Italia in ritardo sull’accessibilità digitale, Agenda Digitale, 21 maggio 2026. Da lì la citazione sui procedimenti.
Agenzia per l’Italia Digitale, Segnalazioni del Difensore Civico per il Digitale concluse, dati aggiornati al 30 giugno 2026, file CSV pubblicato il 14 luglio 2026 nella pagina del Difensore civico. Il conteggio per anno, per decisione e per voce tematica è stato fatto sul file il 4 settembre 2026.

