Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che assegna a ogni data center europeo sopra i 500 kW di potenza elettrica destinata alle apparecchiature informatiche (server, archivi e apparati di rete, esclusi il raffreddamento e i servizi dell’edificio) un’etichetta di sostenibilità, con le frecce colorate da A a G che si trovano sugli elettrodomestici.¹ Dal 15 agosto 2027 la banca dati europea dei centri dati la genererà ogni anno in automatico, a partire dai numeri che gli operatori le comunicano. L’operatore non la compila e non la può rifiutare; deve dichiararla a chiunque la chieda, persona fisica o impresa, e non può metterne in giro di proprie che la imitino.² Nella relazione che accompagna l’atto la Commissione scrive che industria, consumatori, Stati membri e Commissione avranno così, «per la prima volta, informazioni affidabili sui data center».³ Lo stesso giorno Jutta Paulus, eurodeputata dei Verdi e relatrice ombra sulla direttiva per l’efficienza energetica, ha commentato che alle imprese tecnologiche non si deve più permettere di trattare i propri consumi di elettricità e di acqua come un segreto commerciale.⁴
L’etichetta porta due scale da A a G. La prima misura l’energia con il PUE (power usage effectiveness, il rapporto fra quanto consuma l’impianto intero e quanto consumano le sole macchine che elaborano i dati): in classe A stanno gli impianti in cui raffreddamento, gruppi di continuità e illuminazione, tutti insieme, consumano meno del 15 per cento di quello che consumano i server; in classe G quelli in cui consumano più del 90 per cento. La seconda misura con il WUE l’acqua dolce che entra nell’impianto per ogni kilowattora consumato dalle macchine, anch’essa in sette classi.⁵ Accanto alle lettere compaiono i due valori esatti, e poi il nome dell’impianto, l’operatore, il luogo, l’anno di entrata in esercizio, la classe dimensionale, i gradi/giorno di raffrescamento della località (un indice di quanto caldo fa, e quindi di quanto lavoro chiede il raffreddamento), una torta che ripartisce l’energia consumata per fonte, due caselle che indicano se l’impianto offre servizi di flessibilità alla rete elettrica (funzioni che aiutano la rete a restare in equilibrio, per esempio spostando i consumi fuori dalle ore di punta) e se è pronto a cedere il proprio calore di scarto, e un codice QR che rimanda alla scheda nella banca dati.⁶
La pubblicità di quei dati non è una novità. Dal marzo 2024 un altro regolamento delegato obbliga gli impianti sopra quella soglia a comunicarli ogni anno alla banca dati europea, e la Commissione scrive di aver fissato i confini fra una classe e l’altra «sulla base dell’analisi dei dati trasmessi dagli operatori nel primo ciclo di rendicontazione».⁷ La novità è che quei numeri diventino una graduatoria pubblica, con il nome dell’impianto in chiaro. Perché diventassero pubblici, bisognava modificare la clausola del 2024 che dichiarava riservati i dati dei singoli impianti, e la relazione della Commissione presenta la modifica proprio così: una revisione della clausola di riservatezza «per consentire la pubblicazione delle etichette».⁸
La revisione sta all’articolo 5. La sua prima frase stabilisce che la Commissione e gli Stati membri trattano come riservati tutti i dati e gli indicatori dei singoli impianti comunicati alla banca dati. La seconda ritaglia l’eccezione: l’informazione che compare sull’etichetta, e soltanto nella forma in cui vi compare. Tutto il resto «è considerato informazione riservata che pregiudica gli interessi commerciali degli operatori e dei proprietari», con il rinvio espresso a due atti europei, il regolamento sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.⁹ In entrambi il pregiudizio agli interessi commerciali è uno dei motivi per cui una richiesta di accesso si può respingere. Il considerando 14 aggiunge che la Commissione ha scelto gli indicatori da esporre fra quelli già comunicati, «nel rispetto dei segreti commerciali e industriali».¹⁰ Il segreto commerciale sui consumi dei data center, che Paulus considera superato, resta scritto nell’atto insieme al suo fondamento giuridico, e chi domani chiederà alla Commissione o a un’autorità nazionale i dati completi di un impianto troverà il motivo del rifiuto già indicato, con il numero dell’articolo.
Nello stesso articolo 5, poco prima, c’è un’esenzione. I data center usati per la difesa e la protezione civile di uno Stato membro, o che forniscono i propri servizi esclusivamente a quel fine, non comunicano alla banca dati nessuno dei dati previsti, in qualunque Stato dell’Unione si trovino.¹¹ Non avranno un’etichetta, e nemmeno una scheda riservata. Il testo non stabilisce chi debba accertare che un impianto serva davvero la difesa, né come.
Gli indicatori dell’etichetta sono rapporti. PUE e WUE misurano quanta energia e quanta acqua servono alle apparecchiature informatiche per ogni kilowattora consumato dalle apparecchiature stesse, e non quanta ne consuma l’impianto in tutto; la torta delle fonti è fatta di percentuali; la classe dimensionale colloca l’impianto in una categoria e non ne dichiara la potenza. Un impianto con 100 MW di potenza destinata alle apparecchiature informatiche e PUE 1,15 preleva dalla rete quasi otto volte l’elettricità di un impianto da 10 MW con PUE 1,5, e sull’etichetta il primo è in classe A e il secondo in classe D. Il consumo in kilowattora e il prelievo d’acqua gli operatori li comunicano, e la banca dati li conosce impianto per impianto. La banca dati li rende pubblici solo sommati, per Stato membro e per l’intera Unione, e la ripartizione per tipo di impianto e per classe dimensionale si pubblica soltanto dove la categoria raccoglie i dati di almeno tre data center.¹² Dove in un paese gli impianti di una certa grandezza sono due, anche la loro media rimane ignota. Il totale europeo, invece, la Commissione lo dichiara: i data center dell’Unione hanno consumato 68 terawattora di elettricità nel 2024, e ne consumeranno 114 nel 2030, il 3,2 per cento della domanda elettrica europea.¹³
Fra le voci della torta delle fonti ci sono le garanzie d’origine. Una garanzia d’origine è un certificato che attesta che una certa quantità di energia è stata prodotta da una fonte rinnovabile; ai fini di questo regolamento vale anche quella prodotta da fonte nucleare. Un data center collegato alla rete, che preleva il mix nazionale come chiunque altro, può far crescere la propria quota a basse emissioni acquistando certificati. Il regolamento lo sa, e porta sull’etichetta due righe in più: la quota dei contratti di fornitura e quella delle garanzie d’origine che provengono da impianti entrati in esercizio, o rinnovati, negli ultimi dieci anni, cioè la parte che ha aggiunto produzione nuova invece di comprare l’attestato di una produzione che esisteva già.¹⁴ C’è poi una fetta per l’energia di cui l’operatore non ha indicato la fonte.
Sul calore di scarto il regolamento introduce la definizione di impianto «pronto per il riuso del calore»: progettato, o adeguato dopo la costruzione, in modo da poter captare il calore e consegnarlo a utenti esterni, con scambiatori, circuiti dedicati e contatori termici, e questo indipendentemente dall’esistenza di una rete di teleriscaldamento che lo possa ricevere.¹⁵ La distinzione ha un senso, perché separa l’operatore che non cede il calore perché nessuno lo compra da quello che ha costruito un edificio incapace di cederlo. Sull’etichetta, però, la casella segna sì o no alla predisposizione, e il calore effettivamente ceduto, che pure gli operatori comunicano alla banca dati, non c’è. La Commissione stima che riutilizzare in media la metà del calore di scarto dei data center europei coprirebbe il fabbisogno di riscaldamento di quasi 4 milioni di famiglie.¹⁶ Ogni etichetta sarà accompagnata da un documento comune, redatto dalla Commissione, che fra le altre cose spiegherà al lettore le possibili ragioni per cui un data center non offre il proprio calore di scarto, e quelle per cui non offre flessibilità alla rete, cioè non si rende disponibile a spostare o ridurre i propri consumi quando la rete lo richiede.¹⁷
I numeri li produce autonomamente l’operatore, senza verifica esterna. Il regolamento chiede che siano ottenuti con metodi di misura e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, «o, dove tali metodi non sono disponibili, con ipotesi e stime fondate e riproducibili».¹⁸ Il gestore di un impianto in colocation (un data center che affitta spazio, alimentazione e raffreddamento a clienti che vi portano i propri server) che non riesce a raccogliere i dati dei clienti stima e dichiara quale percentuale della sala macchine i suoi numeri coprono.¹⁹ Agli Stati membri il regolamento dà «l’opportunità» di svolgere compiti di sorveglianza del mercato, cioè di controllare quello che gli operatori hanno comunicato.²⁰ La certificazione o la verifica dei dati da parte di terzi sta all’articolo 6, alla lettera (e) dell’elenco delle cose che la Commissione potrà valutare alla prima revisione, entro il 31 dicembre 2028.²¹ Fino ad allora la lettera A e la lettera G poggiano su numeri che l’operatore dichiara di sé e che nessun terzo è tenuto a controllare.
In questa newsletter ho scritto della coda di richieste di connessione alla rete elettrica che i data center hanno depositato presso Terna: 95,86 gigawatt chiesti al 31 luglio 2026, contro 1,88 arrivati allo stadio del contratto.²² Il regolamento ha una disposizione anche per i progetti di quella coda. Gli operatori di data center non ancora entrati in esercizio possono partecipare volontariamente al sistema di etichettatura, comunicando alla banca dati gli indicatori che l’impianto «è progettato o si prevede che raggiunga dopo due anni di esercizio», e comunicano i valori reali a partire dal primo anno di esercizio.²³ Un campus che esiste ancora soltanto come pratica di connessione può dunque ottenere un’etichetta europea in classe A prima di aver acceso un solo server.
Note
Regolamento delegato della Commissione C(2026) 3472 final, del 21 settembre 2026, che integra la direttiva (UE) 2023/1791 e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 per quanto riguarda l’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati, trasmesso al Consiglio lo stesso giorno (documento 13444/26 e allegati 13444/26 ADD 1). Riscontrato alla fonte primaria il 22 settembre 2026. L’atto non è ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale: entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione, e prima resta aperto il periodo in cui Parlamento e Consiglio possono sollevare obiezioni.
Articoli 3 e 4 del regolamento. L’etichetta vale dal 15 agosto dell’anno di emissione al 15 agosto successivo; se lo Stato membro non ha dichiarato conclusa la rendicontazione entro quella data, la validità si estende fino all’emissione della nuova etichetta, e al più tardi al 31 dicembre dello stesso anno.
Relazione introduttiva del regolamento. In originale: "for the first time, reliable information on data centres".
Dichiarazione riferita dall’agenzia ANSA in un lancio da Bruxelles del 21 settembre 2026. Il testo consultato è in italiano ed è una traduzione: le parole esatte in originale non sono state riscontrate, e la posizione è quindi riportata in forma indiretta.
Allegato I, tabelle 1 e 2. Sette classi di PUE, da un valore non superiore a 1,15 per la A a un valore superiore a 1,9 per la G; sette classi di WUE, da un valore non superiore a 0,1 per la A a un valore superiore a 1,0 per la G. Il WUE è calcolato come acqua dolce in ingresso divisa per il consumo delle apparecchiature informatiche; l’unità di misura non è indicata nella tabella delle classi e non viene riportata qui.
Allegato II, punto 2, voci da I a XVIII, e modello di etichetta al punto 1, dove la ripartizione per fonte è espressa in percentuali.
Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati. L’obbligo di comunicazione discende dall’articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica. Sulle soglie delle classi, la relazione introduttiva del regolamento del 2026: "based on analysis of the data submitted by data centre operators during the first reporting period".
Relazione introduttiva del regolamento. In originale: "an amendment of the confidentiality clause to allow for the publication of the labels".
Articolo 5, punto 3, che sostituisce il paragrafo 5 dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/1364. In originale: "The Commission and Member States concerned shall treat as confidential all information and key performance indicators for individual data centres that are communicated to the database pursuant to Article 3. With the exception of the information that is part of the label […] and in the form in which it appears on the label, such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests of operators and owners of data centres in accordance with Article 4(2) of Regulation (EC) 1049/2001 […] and Article 4(2)(d) of Directive 2003/4/EC". Il regolamento (CE) 1049/2001 riguarda l’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; la direttiva 2003/4/CE riguarda l’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Considerando 14. In originale: "while also respecting trade and business secrets and confidentiality concerns".
Articolo 5, punto 2, lettera (a), che aggiunge un comma all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/1364.
Allegato III, punto 4, che sostituisce l’allegato IV del regolamento 2024/1364 per la parte relativa ai dati pubblicati. I dati aggregati sono pubblicati a livello di Stato membro e di Unione; le medie degli indicatori sono ponderate sul consumo totale di energia.
Relazione introduttiva del regolamento. Le fonti citate dalla Commissione sono l’Agenzia internazionale per l’energia, Key questions on energy and AI, per i consumi, ed Eurelectric per la quota sulla domanda elettrica. Nella stessa relazione la quota attuale dei data center sul consumo elettrico europeo è stimata fra l’1,5 e il 2 per cento.
Allegato II, punto 2, voci IX, XVII e XVIII; allegato III, definizioni delle voci ENUC-GOO, ENUC-PPA ed ENUC-OS, con le relative quote "NC" riferite a impianti entrati in esercizio, o sottoposti a un rinnovo sostanziale, non più di dieci anni prima dell’anno di rendicontazione. Per le garanzie d’origine la quota "NC" chiede anche che la produzione coincida nel tempo con il consumo e stia nella stessa zona di mercato o nello stesso Stato membro.
Articolo 5, punto 1, che aggiunge il punto 16 all’articolo 2 del regolamento 2024/1364. In originale: "‘waste heat reuse ready’ means a data centre that is designed (new data centre) or retrofitted (existing data centre) to be capable of capturing and providing waste heat to external users at the data centre boundary […] irrespectively of the existence […] of heat transfer network outside the data centre boundary".
Relazione introduttiva del regolamento, che rinvia a un dato Eurostat del 25 giugno 2025. Nello stesso passo: un miglioramento del PUE da 1,6 a 1,2 riduce di circa il 25 per cento il consumo elettrico di un impianto.
Allegato II, punto 3, voci VIII e IX: "examples of flexibility to the grid and possible reasons why a data centre does not offer it" e "possible reasons why a data centre does not offer waste heat for reuse".
Articolo 5, punto 2, lettera (c), che inserisce il paragrafo 7 nell’articolo 3 del regolamento 2024/1364. In originale: "shall be obtained by reliable, accurate and reproducible measurement and calculation methods […] or, where such recognised measurement and calculation methods are not available, by well-founded and reproducible assumptions and estimates".
Articolo 5, punto 2, lettera (b), che sostituisce il paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento 2024/1364.
Articolo 5, punto 2, lettera (a). In originale: "Member States shall be given the opportunity to carry out market surveillance tasks".
Articolo 6 del regolamento, lettera (e). In originale: "introduce (partial) certification or auditing of the reported data". La prima valutazione è prevista entro il 31 dicembre 2028, poi ogni tre anni.
«Chi ha dato la corsia preferenziale ai data center?», in questa newsletter, 19 settembre 2026. Le cifre sono quelle del portale Econnextion di Terna, dati al 31 luglio 2026, richieste di connessione in altissima e alta tensione.
Articolo 5, punto 2, lettera (c), che inserisce il paragrafo 6 nell’articolo 3 del regolamento 2024/1364. In originale: "the key performance indicators set out in Annexes I and II that the data centre is designed or expected to achieve after two calendar years of operation".

